L'intermediario iscritto nella sezione A, B, D è responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa svolta dai suoi collaboratori iscritti nella sezione E.
L'intermediario di primo livello che si avvale di un intermediario di secondo livello può essere sempre chiamato a rispondere di un fatto illecito di quest'ultimo secondo quanto previsto all'art. 2049 del Codice civile (responsabilità del committente) per "colpa in vigilando", cioè per omessa o insufficiente vigilanza sull'attività del preposto anche se non citato nell'articolo 324 del Cap (comma 3 dell'art.119).
L'inosservanza alle norme del Cap portano ad una sanzione sia per responsabilità sia per la richiesta risarcitoria da parte di chi ha subito il danno. Per verificare le conseguenze che può produrre una inosservanza normativa da parte di un iscritto in sezione E è necessario riferirsi anche al Reg.39/2018.
L'Ivass procede con la sanzione dell'intermediario di primo livello se le infrazioni per inosservanza delle normative hanno carattere rilevante, per esempio nel caso in cui non abbia realizzato un presidio organizzativo atto ad assicurare, da parte del collaboratore, l'osservanza delle regole.
05/11/2024